Corte di Cassazione sentenza n. 24455 depositata il 30 novembre 2016 – In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
Corte di Cassazione sentenza n. 24455 depositata il 30 novembre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - PROPORZIONALITA' O ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE - LEGITTIMITA' - NOTEVOLE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata il 7 marzo 2013 la Corte d'appello di Napoli, in riforma [...]