GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 12865 depositata il 14 maggio 2025 – La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto

La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12873 depositata il 14 maggio 2025 – Ai fini della determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell’imposta di registro, in quanto, stante l’autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all’imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta

Ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12807 depositata il 13 maggio 2025 – I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l’accertamento analitico – induttivo è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione

I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico - induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l'accertamento analitico - induttivo è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12755 depositata il 13 maggio 2025 – Il responsabile dell’organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida un’organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il ‘responsabile dell’organizzazione è, invero, l’organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perché dotato di ‘potere di comando’ su beni e servizi economicamente valutabili

Il responsabile dell'organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida un'organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il 'responsabile dell'organizzazione è, invero, l'organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perché dotato di 'potere di comando' su beni e servizi economicamente valutabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13047 depositata il 16 maggio 2025 – L’omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, non può riguardare elementi istruttori, come invece è stato in pratica censurato da parte ricorrente, se il fatto storico in contestazione sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze di causa

L’omesso esame di un fatto decisivo, rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, non può riguardare elementi istruttori, come invece è stato in pratica censurato da parte ricorrente, se il fatto storico in contestazione sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze di causa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13046 depositata il 16 maggio 2025 – La memoria ex art. 378 c.p.c. (cui è parificabile quella ex art. 380 bis comma 2 cpc) non può integrare, infatti, i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione

La memoria ex art. 378 c.p.c. (cui è parificabile quella ex art. 380 bis comma 2 cpc) non può integrare, infatti, i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13525 depositata il 20 maggio 2025 – Le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.

Le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12972 depositata il 14 maggio 2025 – In caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio; in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie

In caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio; in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie

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