SERVIZI UTILI

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 2 ottobre 2024Causa,  C-535/24 – Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025 – Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress

Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress

Accertamenti bancari e art. 8 CEDU: insufficienza delle garanzie procedurali a tutela del diritto alla vita privata

Con la sentenza dell’11 dicembre 2025, depositata l’8 gennaio 2026, la Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interviene nuovamente sul delicato equilibrio tra poteri di accertamento tributario e tutela dei diritti fondamentali del contribuente, censurando l’ordinamento italiano per violazione dell’art. 8 CEDU. La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata [...]

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza dell’ 11 dicembre 2025, depositata l’ 8 gennaio 2026 – Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza dell’11 dicembre 2025 – (Ricorso n. 32539/18 e altri 7 ) – Costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione, nella disciplina interna, di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori, non essendo sufficiente a tal fine la possibilità di ricorso al giudice tributario differita al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo

Costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione, nella disciplina interna, di precise condizioni per autorizzare lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali e l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori, non essendo sufficiente a tal fine la possibilità di ricorso al giudice tributario differita al momento dell’eventuale notifica dell’atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31427 depositata il 2 dicembre 2025 – Nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31685 depositata il 4 dicembre 2025 – La Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore

La Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31547 depositata il 3 dicembre 2025 – Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio

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