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Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9604 depositata il 15 aprile 2026 – In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15670 depositata il 22 maggio 2026 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11372 depositata il 27 aprile 2026 – I soggetti terzi sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone

I soggetti terzi sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 anche se non tenutari delle scritture contabili e incaricati della trasmissione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione previo controllo del suo contenuto, se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che attestano il coinvolgimento dello stesso al fine del concorso di persone

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19073 depositata l’ 11 giugno 2026 – Il principio di inerenza è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Il principio di inerenza è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11429 depositata il 28 aprile 2026 – In   tema   di   accertamento   induttivo   puro,  questa Corte  ha costantemente   ritenuto  che l’impossibilità di  una ricostruzione complessiva della   contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della  stessa)  conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

In   tema   di   accertamento   induttivo   puro,  questa Corte  ha costantemente   ritenuto  che l’impossibilità di  una ricostruzione complessiva della   contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della  stessa)  conduce a ritenere riconoscibile la deduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazione percentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11347 depositata il 27 aprile 2026 – In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analiticoinduttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973

In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analiticoinduttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19960 depositata il 15 giugno 2026 – In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile in modo da consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Ne consegue che, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19956 depositata il 15 giugno 2026 – In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa

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