Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2024 In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la percentuale di detrazione delle relative spese può essere oggetto di trasferimento da un soggetto ad un altro solo nelle […]
Leggi tuttoCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2024 – In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la percentuale di detrazione delle relative spese può essere oggetto di trasferimento da un soggetto ad un altro solo nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 16-bis, comma 8, TUIR
il 20 Aprile, 2024in COMMISSIONI TRIBUTARIE, TRIBUTItags: agevolazioni fiscali, COMMISSIONI TRIBUTARIE
Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14421 depositata il 9 aprile 2024 – Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi
il 20 Aprile, 2024in PENALE - GIURISPRUDENZAtags: cassazione penale, SANZIONI e REATI PENALI
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi
Leggi tuttoCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 8, sentenza n. 194 depositata il 17 gennaio 2024 – L’ art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare ai fini delle imposte dirette, in via induttiva, plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene
il 20 Aprile, 2024in COMMISSIONI TRIBUTARIE, TRIBUTItags: accertamento, COMMISSIONI TRIBUTARIE
L’ art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare ai fini delle imposte dirette, in via induttiva, plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 7280 depositata il 19 marzo 2024 – Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Trattasi invero di un dovere, questo, che incombe professionalmente sul solo notificante e la cui mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale
il 19 Aprile, 2024in CIVILE - CASSAZIONEtags: cassazione sez. civile, NOTIFICHE
Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Trattasi invero di un dovere, questo, che incombe professionalmente sul solo notificante e la cui mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale
Leggi tuttoCorte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9759 depositata l’ 11 aprile 2024 – Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile
il 19 Aprile, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, RISCOSSIONE
Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9819 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati
il 19 Aprile, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9816 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l’art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto
il 19 Aprile, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, lavoro
In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l’art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9770 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità, che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; ciò a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza
il 19 Aprile, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità, che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; ciò a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza
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