SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16214 depositata il 25 maggio 2026 – Illegittimo il licenziamento fondato su delle immagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al di fuori di un “fondato sospetto” di illeciti e quindi ritenute inutilizzabili

Illegittimo il licenziamento fondato su delle immagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al di fuori di un “fondato sospetto” di illeciti e quindi ritenute inutilizzabili

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13192 depositata il 7 maggio 2026 – In materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi

In materia di presunzioni, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, se, violando i cennati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13251 depositata l’ 8 maggio 2026 – Nel caso in cui sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, non ai sensi dell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a fronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, ma per l’intervenuto sgravio del tributo, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

Nel caso in cui sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, non ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 546/1992, a fronte di un caso di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, ma per l'intervenuto sgravio del tributo, il giudice deve liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16701 depositata il 28 maggio 2026 – Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti

Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 12525 depositata il 4 maggio 2026 – Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione Unite, sentenza n. 40543 depositata il 17 dicembre 2021 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decima sezione, causa C‑155/25 sentenza depositata il 13 maggio 2026 – Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12913 depositata il 6 maggio 2026 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Torna in cima