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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, sentenza n. 5361 depositata il 23 marzo 2026 – L’equivalenza economica di cui all’ art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori

L’equivalenza economica di cui all’ art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8130 depositata il 27 marzo 2025 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5416 depositata l’ 11 marzo 2026 – L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti

L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8845 depositata l’ 8 aprile 2026 – In tema di visto di conformità, quello cd. leggero, implicando, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto

In tema di visto di conformità, quello cd. leggero, implicando, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione 2 – sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell’effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell'effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026 – Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22596 depositata il 9 agosto 2024 – Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22596 depositata il 9 agosto 2024 natura del processo tributario - vizio di "ultra" o "extra" petizione - principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1701 depositata il 26 gennaio 2026 – Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni

Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni

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