GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24725 depositata il 16 settembre 2024 – I redditi da lavoro autonomo devono essere determinati analiticamente secondo il cd. principio di cassa, in base al quale solo i compensi incassati in un determinato anno concorrono alla formazione della base imponibile della base imponibile di quell’anno

I redditi da lavoro autonomo devono essere determinati analiticamente secondo il cd. principio di cassa, in base al quale solo i compensi incassati in un determinato anno concorrono alla formazione della base imponibile della base imponibile di quell'anno

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24696 depositata il 13 settembre 2024 – Il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo

Il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23567 depositata il 3 settembre 2024 – Qualora dagli atti di causa non emerge che sia intervenuto alcun accesso presso la contribuente non ricorre l’ipotesi in cui risulta applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

Qualora dagli atti di causa non emerge che sia intervenuto alcun accesso presso la contribuente non ricorre l'ipotesi in cui risulta applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24158 depositata il 9 settembre 2024 – In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ.

In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24128 depositata il 9 settembre 2024 – In tema di rapporto di agenzia, la disciplina della indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all’art. 1751 c.c. prevede come non dovuta l’indennità in questione nel caso in cui il rapporto si rivolva a seguito di recesso dell’agente

In tema di rapporto di agenzia, la disciplina della indennità per lo scioglimento del contratto, di cui all’art. 1751 c.c. prevede come non dovuta l’indennità in questione nel caso in cui il rapporto si rivolva a seguito di recesso dell’agente.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23985 depositata il 6 settembre 2024 – La tutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro o di danneggiamento o sottrazione di beni, le quali possono provenire anche da dipendenti dell’azienda e che giustificano la medesima protezione rispetto a quella dovuta a fronte di aggressioni esterne, sia dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima (e non può dubitarsi che condotte fraudolente di dipendenti in danno di clienti siano anche idonee a pregiudicare l’immagine di una impresa)

La tutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro o di danneggiamento o sottrazione di beni, le quali possono provenire anche da dipendenti dell’azienda e che giustificano la medesima protezione rispetto a quella dovuta a fronte di aggressioni esterne, sia dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima (e non può dubitarsi che condotte fraudolente di dipendenti in danno di clienti siano anche idonee a pregiudicare l’immagine di una impresa)

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n 34495 depositata il 12 settembre 2024 – Nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della l. fall., il presupposto formale che rileva (perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme) non va individuato nella condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l’ammissione alle altre procedure concorsuali) di un’impresa» ma «consiste nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento

Nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della l. fall., il presupposto formale che rileva (perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme) non va individuato nella condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa» ma «consiste nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento

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