GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22026 depositata il 31 luglio 2025 – In caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.

In caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21784 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 – che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni – va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni - va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 22730 depositata il 6 agosto 2025 – Nel processo di riassunzione davanti al giudice tributario, a seguito di cassazione con rinvio, la competenza del giudice del rinvio è di natura funzionale e quindi inderogabile, e la riassunzione davanti ad un giudice diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità non consente la translatio iudicii

Nel processo di riassunzione davanti al giudice tributario, a seguito di cassazione con rinvio, la competenza del giudice del rinvio è di natura funzionale e quindi inderogabile, e la riassunzione davanti ad un giudice diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità non consente la translatio iudicii

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 22422 depositata il 4 agosto 2025 – in tema di ritenute sugli interessi, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, la nozione di ‘banca corrispondente’, incaricata della collocazione nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non coincide necessariamente con quella di ‘soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi

iin tema di ritenute sugli interessi, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, la nozione di 'banca corrispondente', incaricata della collocazione nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non coincide necessariamente con quella di 'soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21778 depositata il 29 luglio 2025 – Ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall’art. 24 della L. n. 794 del 1942

Ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della L. n. 794 del 1942

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