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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2021, n. 37590 – Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell’art. 1363 c.c.

Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29906 – Non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data

Non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44366 depositata il 1 dicembre 2021 – Sussistenza dei requisiti per il godimento del beneficio – Omessa informazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44366 depositata il 1 dicembre 2021 Reddito di cittadinanza - Presentazione dell’istanza - Sussistenza dei requisiti per il godimento del beneficio - Omessa informazione Ritenuto in fatto Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza del 7 maggio 2021, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37591 – Svolgimento dell’attività nella sede principale dell’azienda e non in altre unità produttive omissione contributiva sull’indennità di trasferta

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37591 Omissione contributiva - Indennità di trasferta - Accertamento ispettivo - Svolgimento dell’attività nella sede principale dell’azienda e non in altre unità produttive Rilevato che 1. con sentenza n. 261 del 2015, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36733 – L’impugnativa stragiudiziale deve ritenersi necessaria solo con riferimento al licenziamento e correttamente è stata effettuata nei confronti della datrice di lavoro originaria, mentre non era necessaria in relazione ad una azione di richiesta di applicazione (e non di impugnazione) dell’operatività dell’art. 2112 c.c.

L'impugnativa stragiudiziale deve ritenersi necessaria solo con riferimento al licenziamento e correttamente è stata effettuata nei confronti della datrice di lavoro originaria, mentre non era necessaria in relazione ad una azione di richiesta di applicazione (e non di impugnazione) dell'operatività dell'art. 2112 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36584 – Reddito di lavoro autonomo professionale – Rimborsi per anticipazioni fatte in nome e per conto dei clienti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36584 Tributi - Accertamento - Reddito di lavoro autonomo professionale - Rimborsi per anticipazioni fatte in nome e per conto dei clienti - Mancanza di regolare documentazione - Riqualificazione in compensi imponibili Rilevato che - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37849 – Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore  materiale

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore  materiale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2021, n. 37440 – In tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni

In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni

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