Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13525 depositata il 20 maggio 2025 – Le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.
Le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.