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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20014 depositata il 15 giugno 2026 – L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni

L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20323 depositata il 17 giugno 2026 – Nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale – deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione

Nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale - deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20298 depositata il 17 giugno 2026 – Deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali

Deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad Iva; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9604 depositata il 15 aprile 2026 – In sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali

In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20644 depositata il 18 giugno 2026 – I limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4 – bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3 – bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

I limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4 - bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20526 depositata il 18 giugno 2026 – Il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso dovendo dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità

Il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso dovendo dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20100 depositata il 16 giugno 2026 – La “mutatio libelli” non consentita dall’art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo

La "mutatio libelli" non consentita dall'art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20710 depositata il 18 giugno 2026 – In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

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