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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7391 depositata il 19 marzo 2025 – L’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali

L'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7482 depositata il 20 marzo 2025 – In materia di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità dell’impugnato licenziamento, l’interesse alla relativa pronuncia giudiziale va individuato nella concreta ed attuale possibilità di ripristino del rapporto e viene a mancare quando, per fatti anteriori ed assorbenti, questo non possa comunque proseguire, di talché, qualora il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore due distinti licenziamenti per diverse causali o motivi ed entrambi siano stati oggetto d’impugnazione, l’efficacia del secondo licenziamento rimane necessariamente condizionata dal perdurare dell’efficacia del rapporto di lavoro all’epoca in cui esso è stato intimato ed il venir meno di quest’ultima, in conseguenza di una sentenza non più impugnabile dichiarativa della legittimità del primo recesso, fa sì che il lavoratore risulti sfornito di interesse alla pronunzia sulla seconda azione di reintegrazione eventualmente promossa avverso il nuovo licenziamento intimatogli, considerandosi il rapporto di lavoro definitivamente risolto per l’accertata legittimità del primo licenziamento

In materia di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità dell'impugnato licenziamento, l'interesse alla relativa pronuncia giudiziale va individuato nella concreta ed attuale possibilità di ripristino del rapporto e viene a mancare quando, per fatti anteriori ed assorbenti, questo non possa comunque proseguire, di talché, qualora il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore due distinti licenziamenti per diverse causali o motivi ed entrambi siano stati oggetto d'impugnazione, l'efficacia del secondo licenziamento rimane necessariamente condizionata dal perdurare dell'efficacia del rapporto di lavoro all'epoca in cui esso è stato intimato ed il venir meno di quest'ultima, in conseguenza di una sentenza non più impugnabile dichiarativa della legittimità del primo recesso, fa sì che il lavoratore risulti sfornito di interesse alla pronunzia sulla seconda azione di reintegrazione eventualmente promossa avverso il nuovo licenziamento intimatogli, considerandosi il rapporto di lavoro definitivamente risolto per l'accertata legittimità del primo licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7417 depositata il 20 marzo 2025 – Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7305 depositata il 19 marzo 2025 – In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria – tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. – posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria - tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7271 depositata il 18 marzo 2025 – In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6993 depositata il 16 marzo 2025 – L’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l’obiettivo principale dell’assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare

L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7284 depositata il 19 marzo 2025 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7486 depositata il 20 marzo 2025 – In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza

In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza

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