CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5390 depositata il 1° marzo 2025 – Non risulta validamente contrastata – in difetto della trascrizione degli atti di riferimento ed in particolare dell’intero ricorso in opposizione, come viceversa necessario per consentire al collegio di legittimità, giudice del fatto processuale, la verifica del contenuto delle difese delle parti – la affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che nel giudizio di opposizione la società opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva spiegato eccezione riconvenzionale la quale, come noto, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l’opposizione al diritto fatto valere dall’attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo
Non risulta validamente contrastata - in difetto della trascrizione degli atti di riferimento ed in particolare dell’intero ricorso in opposizione, come viceversa necessario per consentire al collegio di legittimità, giudice del fatto processuale, la verifica del contenuto delle difese delle parti - la affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che nel giudizio di opposizione la società opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva spiegato eccezione riconvenzionale la quale, come noto, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo