CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1407 depositata il 21 gennaio 2025 – Una volta effettuato il conguaglio entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, la decadenza può sussistere per il ritardo con cui il datore di lavoro abbia trasmesso all’ente le denunce telematiche mensili (c.d. flussi UNIEMENS) previste dall’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, cit., o per il fatto che queste ultime contengano errori: le denunce in questione, che devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi
Una volta effettuato il conguaglio entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, la decadenza può sussistere per il ritardo con cui il datore di lavoro abbia trasmesso all’ente le denunce telematiche mensili (c.d. flussi UNIEMENS) previste dall’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, cit., o per il fatto che queste ultime contengano errori: le denunce in questione, che devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi