SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 374 depositata l’ 8 gennaio 2025 – NAspi in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..

NAspi in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2977 depositata il 6 febbraio 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1393 depositata il 20 gennaio 2025 – Un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato

Un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 788 depositata il 12 gennaio 2025 – In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, contemplate dal comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997, in cui l’intervenuta definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono da considerare fra loro alternative

In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, contemplate dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono da considerare fra loro alternative

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1095 depositata il 16 gennaio 2025 – Non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4753 depositata il 5 febbraio 2025 – L’art. 19 del D.lgs. n. 231/2001 fa espresso riferimento alla confisca obbligatoria del prezzo e del profitto del reato e che per altro verso l’art. 648-quater prevede la confisca obbligatoria sia del profitto che del prodotto del reato

L’art. 19 del D.lgs. n. 231/2001 fa espresso riferimento alla confisca obbligatoria del prezzo e del profitto del reato e che per altro verso l’art. 648-quater prevede la confisca obbligatoria sia del profitto che del prodotto del reato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 277 depositata il 7 gennaio 2025 – Ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione, bensì l’onere di attivarsi sorge solo allorquando l’illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l’avvio del procedimento

Ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, bensì l’onere di attivarsi sorge solo allorquando l’illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l’avvio del procedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31184 depositata il 5 dicembre 2024 – Il sindacato di legittimità in questo campo è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di motivazione “perplessa od incomprensibile” o “apparente”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa

Il sindacato di legittimità in questo campo è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del cd. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di motivazione "perplessa od incomprensibile" o "apparente", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della stessa

Torna in cima