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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2618 depositata il 4 febbraio 2025 – Ove si accerti che il periodo di congedo parentale viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia

Ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1860 depositata il 27 gennaio 2025 – Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva

Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 1274 depositata il 19 gennaio 2025 – Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo” (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406, nella quale si trattava di assoggettabilità ad IVA dell’ipotesi dei cd. “premi impegnativa”, per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell’IVA, possibile solo quando l’imposta assolta sia dovuta

Ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell'imposta assolta, l'onerosità dell'operazione è riconoscibile solo quando tra l'autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell'IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione "individualizzabile", tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo" (Cass., 9 giugno 2017, n. 14406, nella quale si trattava di assoggettabilità ad IVA dell'ipotesi dei cd. "premi impegnativa", per mancanza di un legame diretto ed immediato tra prestazione e corrispettivo, conseguentemente escludendo il diritto del destinatario della prestazione alla detrazione dell'IVA, possibile solo quando l'imposta assolta sia dovuta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2158 depositata il 30 gennaio 2025 – Licenziamento disciplinare per abbandono del posto di lavoro nel caso di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l’ingresso pedonale del perimetro aziendale, valorizzando la connotazione oggettiva della condotta e l’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, che avevano concretato un totale distacco dal bene da proteggere, sebbene per pochi minuti e restando irrilevante il motivo dell’allontanamento

Licenziamento disciplinare per abbandono del posto di lavoro nel caso di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale, valorizzando la connotazione oggettiva della condotta e l'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, che avevano concretato un totale distacco dal bene da proteggere, sebbene per pochi minuti e restando irrilevante il motivo dell'allontanamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1304 depositata il 20 gennaio 2025 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2803 depositata il 5 febbraio 2025 – L’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’autorità giudiziaria.

L'amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'autorità giudiziaria.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2157 depositata il 30 gennaio 2025 – E’ legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992

E' legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 528 depositata il 9 gennaio 2025 – Il formante giurisprudenziale consolidatosi in diritto vivente non può essere superato, in assenza di un sopravvenuto mutamento normativo. Per cui in presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione

Il formante giurisprudenziale consolidatosi in diritto vivente non può essere superato, in assenza di un sopravvenuto mutamento normativo. Per cui in presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all'esattezza dell'interpretazione

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