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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2157 depositata il 30 gennaio 2025 – E’ legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992

E' legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 528 depositata il 9 gennaio 2025 – Il formante giurisprudenziale consolidatosi in diritto vivente non può essere superato, in assenza di un sopravvenuto mutamento normativo. Per cui in presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione

Il formante giurisprudenziale consolidatosi in diritto vivente non può essere superato, in assenza di un sopravvenuto mutamento normativo. Per cui in presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all'esattezza dell'interpretazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31262 depositata il 6 dicembre 2024 – In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, (…) devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, (...) devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4145 depositata il 31 gennaio 2025 – Il comportamento successivo al reato che, a seguito del lgs. n. 150 del 2022, deve esser valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo

Il comportamento successivo al reato che, a seguito del lgs. n. 150 del 2022, deve esser valutato nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza n. 13599 depositata il 16 maggio 2024 – Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 35588 depositata il 19 novembre 2021 – Il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne’ requisito di efficacia

Il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne' requisito di efficacia

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