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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31336 depositata il 6 dicembre 2024 – Le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da IMU riguardano gli immobili che devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità)

Le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU riguardano gli immobili che devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31611 depositata il 9 dicembre 2024 – Lo scopo della notifica, a mezzo pec, dell’atto è pienamente raggiunto e la notifica deve essere quindi considerata valida essendo stata garantita la conoscibilità “intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando”, la comunicazione della variazione del domicilio del difensore contenuta nella medesima PEC non impedisce di prendere conoscenza della notificazione della sentenza contenuta nella stessa comunicazione

Lo scopo della notifica, a mezzo pec, dell’atto è pienamente raggiunto e la notifica deve essere quindi considerata valida essendo stata garantita la conoscibilità “intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando”, la comunicazione della variazione del domicilio del difensore contenuta nella medesima PEC non impedisce di prendere conoscenza della notificazione della sentenza contenuta nella stessa comunicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31511 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la censura stessa

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 – In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico del contribuente, ancorché illegittimamente trasmessi all’Amministrazione finanziaria, salvo che non ne resti pregiudicata la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025  – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'”immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 – Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 Lavoro - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro - Assenza timbratura - Sproporzione sanzioni disciplinari - Inammissibilità Rilevato che  con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal [...]

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