SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31064 depositata il 4 dicembre 2024 – Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto

Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30555 depositata il 27 novembre 2024 – Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica

Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 30540 depositata il 27 novembre 2024 – In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre – se l’atto ha carattere recettizio – la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell’atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l’atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30715 depositata il 29 novembre 2024 – Inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui si denuncia il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui si denuncia il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44043 depositata il 3 dicembre 2024 – Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem laddove una medesima condotta abbia dato luogo a sanzioni sia di carattere amministrativo che di carattere penale per tutte le ipotesi in cui non vi sia una espressa clausola di sussidiarietà fra i due sistemi sanzionatori astrattamente prevista dal legislatore

Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem laddove una medesima condotta abbia dato luogo a sanzioni sia di carattere amministrativo che di carattere penale per tutte le ipotesi in cui non vi sia una espressa clausola di sussidiarietà fra i due sistemi sanzionatori astrattamente prevista dal legislatore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024 – Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l’eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l'Inail intende promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30994 depositata il 4 dicembre 2024 – La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, di cui all’art. 14 del d.l. n. 4/2019, rinviene la sua giustificazione nell’antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.

La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, di cui all'art. 14 del d.l. n. 4/2019, rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30576 depositata il 27 novembre 2024 – La “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo

Torna in cima