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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25726 depositata il 26 settembre 2024 – Non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci

Non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 358 depositata il 10 gennaio 2024 – In linea generale è ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta

In linea generale è ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25267 depositata il 20 settembre 2024 – Il giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, ha efficacia anche per i soci in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci

Il giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, ha efficacia anche per i soci in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34407 depositata il 12 settembre 2024 – Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l’utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26181 depositata il 7 ottobre 2024 – L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26071 depositata il 4 ottobre 2024 – Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25967 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di norma di legge o di clausola dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro (ipotesi parificata sul piano processuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, a quella delle norme di diritto) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge o di contratto collettivo e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di norma di legge o di clausola dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro (ipotesi parificata sul piano processuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, a quella delle norme di diritto) consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge o di contratto collettivo e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26069 depositata il 4 ottobre 2024 – La data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981

La data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all'art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981

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