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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 25661 depositata il 25 settembre 2024 – La comunicazione di malattia al datore di lavoro prescritta dall’art. 2 del d.l. n. 563/1979 (conv. in legge n. 33/1980), rileva sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell’assenza, ed allo stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile. Per converso, il lavoratore può provare la giustificatezza dell’assenza, ai sensi dell’art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia, ove sia stato nell’impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione

La comunicazione di malattia al datore di lavoro prescritta dall'art. 2 del d.l. n. 563/1979 (conv. in legge n. 33/1980), rileva sulla possibilità di prosecuzione del rapporto nella misura in cui la sua omissione impedisca al datore di lavoro di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell'assenza, ed allo stesso lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile. Per converso, il lavoratore può provare la giustificatezza dell'assenza, ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche successivamente alla malattia, ove sia stato nell'impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24952 depositata il  17 settembre 2024 – Nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva

nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24745 depositata il 16 settembre 2024 – Inammissibilità per doppia conforme

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24745 depositata il 16 settembre 2024 Lavoro - Licenziamento per giusta causa - CCNL Poste 14/04/2011 - Acquisto di materiale effettuato tramite il portale Postel/Office - Trattenimento indebito di danaro - Pregiudizio alla società - Doppia conforme - Inammissibilità Rilevato che 1.- G.I. era stato dipendente di Poste [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24173 depositata il 9 settembre 2024 – L’articolo 336 c.p.c. non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata

L’articolo 336 c.p.c. non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25202 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso

In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25156 depositata il 19 settembre 2024 – estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25156 depositata il 19 settembre 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Ricavi non dichiarati - IRAP - IRPEF - IVA - Contributi INPS - Documentazione extracontabile - Domanda di definizione agevolata - Piano di rateizzazione - Ricevute pagamenti effettuati - Estinzione del giudizio - Cessata la materia [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24327 depositata il 10 settembre 2024 – Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio

Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24471 depositata il 12 settembre 2024 – Instaurazione rapporto a tempo indeterminato – Retribuzioni maturate dalla scadenza del termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24471 depositata il 12 settembre 2024 Lavoro - Apposizione del termine al contratto - Nullità - Riassunzione - Instaurazione rapporto a tempo indeterminato - Retribuzioni maturate dalla scadenza del termine Rilevato che 1. Con atto di precetto, notificato il 26.1.2017 unitamente alla sentenza della Corte di appello di [...]

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