La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024, intervenendo in tema di esdebitazione e del concetto di prudente apprezzamento del giudice, ha ribadito il principio, espresso dalle SS.UU., secondo cui “al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. n. 7550 del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022).”
La vicenda ha riguardato un imprenditore individuale dichiarato fallito, il quale aveva domanda di esdebitazione proposta dall’imprenditore individuale entro l’anno dalla chiusura del proprio fallimento. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che fosse di ostacolo al suo accoglimento, ai sensi dell’art. 142, primo comma, n. 6) l. fall., la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa a carico dell’istante per il delitto di cui all’art. 217, secondo comma, l.f. (omessa tenuta di scritture contabili). Avverso tale decisione veniva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. La Corte di appello respingeva il reclamo, in riforma della decisione impugnata riteneva sussistere tutti i requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’esdebitazione dal primo comma dell’art. 142 fall., in quanto la sentenza ex art. 444 c.p.p. non preclude l’accoglimento della domanda se, come nella specie, il reato è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p., anche se non è intervenuta riabilitazione – ha ritenuto che difettasse il requisito oggettivo di cui al secondo comma della norma, perché, a fronte di un ammontare di crediti ammessi al passivo con l’attivo realizzato interamente destinato al pagamento dei creditori muniti del privilegio di cui all’art. 1751-bis, n. 1, soddisfatti nella misura del 44,81 %, mentre i creditori privilegiati complessivamente considerati avevano avuto soddisfazione nella misura del 4,86% e la totalità dei creditori, compresi quelli chirografari che non avevano ricevuto alcun pagamento, era stata soddisfatta nella misura irrisoria del 4,09%. Il decreto della Corte territoriale veniva impugnato con ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità accolgono il secondo motivo di ricorso, rigettano il primo e dichiara assorbito il terzo; cassano il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento del reclamo, concedono il beneficio dell’esdebitazione.
Per gli Ermellini alla luce della sentenza n. 24214 depositata il 18 novembre 2011 dalle Sezioni unite civili è stato chiarito “l’esdebitazione costituisce un aspetto di significativa rilevanza nell’ambito del disegno delineato dal legislatore e che interpretazioni normative che determinino una più ristretta applicazione dell’istituto non si pongono in sintonia con le opzioni effettuate dal legislatore delegante.“
Per cui alla luce di tale principio non trova legittimità l’interpretazione che secondo cui non si potrebbe accedere all’esdebitazione senza il soddisfacimento – sia pur parziale – dei creditori chirografari.
Sul punto si ricorda che la giurisprudenza ritiene che la condizione sia soddisfatta anche se in sede di riparto solo alcune categorie di creditori non abbiano ricevuto nulla.
Infine nella sentenza in commento viene precisato che “l’applicazione dell’art. 280 del lgs. n. 14/2019 (cd. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”), in vigore a far data dal 15.07.2022, […] non richiede più, ai fini della concessione del beneficio, la sussistenza del requisito oggettivo…”