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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22882 depositata il 16 agosto 2024 – L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata “all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento ed il superamento della soglia dei 5000 euro vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione

L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata "all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento ed il superamento della soglia dei 5000 euro vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22595 depositata il 9 agosto 2024 – In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l’applicabilità della precedente normativa di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21204 depositata il 30 luglio 2024 – L’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all’attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali

L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23570 depositata il 3 settembre 2024 – La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado

La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22663 depositata il 12 agosto 2024 – Il rimedio revocatorio, fondato sulla scoperta di nuovi documenti, postula che i documenti non siano stati prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, evento questo che si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte e presuppone che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario

Il rimedio revocatorio, fondato sulla scoperta di nuovi documenti, postula che i documenti non siano stati prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, evento questo che si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte e presuppone che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23165 depositata il 27 agosto 2024 – Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva

Nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23045 depositata il 22 agosto 2024 – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, nel caso in esame per mancata impugnazione di una ratio decidendi, integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, nel caso in esame per mancata impugnazione di una ratio decidendi, integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23040 depositata il 22 agosto 2024 – Il tardato esercizio dell’opzione tra i trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.

Il tardato esercizio dell’opzione tra i trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.

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