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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33280 depositata il 29 agosto 2024 – L’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto

L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23409 depositata il 30 agosto 2024 – L’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell’art. 2, comma 7, d.P.R. 22/07/1998, n. 322, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni, consenta all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento induttivo

L’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell’art. 2, comma 7, d.P.R. 22/07/1998, n. 322, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni, consenta all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento induttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22856 depositata il 14 agosto 2024 – In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Ciò, in quanto l’imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, implicando, pertanto, una manifestazione di capacità contributiva

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Ciò, in quanto l'imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, implicando, pertanto, una manifestazione di capacità contributiva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 2, sentenza n. 350 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992

L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22972 depositata il 20 agosto 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22897 depositata il 19 agosto 2024 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall’art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell’aggravamento che è identificabile come una natura le progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell'aggravamento che è identificabile come una natura le progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.

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