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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22679 depositata il 12 agosto 2024 – E’ solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo che insorge nell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

E' solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo che insorge nell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22024 depositata il 5 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21896 depositata il 2 agosto 2024 – La rimessione in termini, di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà

La rimessione in termini, di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22202 depositata il 6 agosto 2024 – Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell’art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l’indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina  pattizia  per generici casi d’inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto

Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina  pattizia  per generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22681 depositata il 12 agosto 2024 – E’ in sede di riscossione che l’amministrazione, in caso di società di persone, dovrà provare i presupposti del beneficium excussionis a favore del socio, provando che il patrimonio della società risulti insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfarsi sul patrimonio sociale

E' in sede di riscossione che l'amministrazione, in caso di società di persone, dovrà provare i presupposti del beneficium excussionis a favore del socio, provando che il patrimonio della società risulti insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfarsi sul patrimonio sociale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16407 depositata il 14 giugno 2024 – La notifica non è un rapporto giuridico a sè, rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa impugnazione

La notifica non è un rapporto giuridico a sè, rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22673 depositata il 12 agosto 2024 – Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22672 depositata il 12 agosto 2024 – Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

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