CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12204 depositata il 14 giugno 2016 – Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest’ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale è tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall’accertata illegittimità del suddetto recesso
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12204 depositata il 14 giugno 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - DIRIGENTE - CONTESTAZIONE DISCIPLINARE - LICENZIAMENTO IN TRONCO - RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - DIRITTO ALL'OTTENIMENTO DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE DI PREAVVISO Svolgimento del processo G. P. era dipendente della società O. I. s.r.l. dal 16 novembre 1995, nominatane procuratore [...]