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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24131 depositata il 28 agosto 2025 – In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero

In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24095 depositata il 28 agosto 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24133 depositata il 28 agosto 2025 – Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24070 depositata il 28 agosto 2025 – Per i lavoratori socialmente utili, impiegati mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l’importo integrativo a carico dell’ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno “per un orario superiore”, ovvero nell’eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore

l'impegno lavorativo settimanale è determinato, oltre che attraverso il criterio proporzionale tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti esercitanti attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento, anche Per i lavoratori socialmente utili, impiegati mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l'importo integrativo a carico dell'ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno "per un orario superiore", ovvero nell'eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24455 depositata il 3 settembre 2025 – La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva e la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate

La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva e la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate

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