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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24386 depositata il 2 settembre 2025 – In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24099 depositata il 28 agosto 2025 – L’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente – e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia – nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne abbia dichiarato l’inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla

L'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia - nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24093 depositata il 28 agosto 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24087 depositata il 28 agosto 2025 – Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24377 depositata il 2 settembre 2025 – In tema di imposta di registro, su una sentenza resa all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre avere riguardo all’importo complessivamente accertato nell’atto e dallo stesso risultante, trattandosi di provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, restando irrilevanti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di indennità provvisoria

In tema di imposta di registro, su una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre avere riguardo all'importo complessivamente accertato nell'atto e dallo stesso risultante, trattandosi di provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, restando irrilevanti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di indennità provvisoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24038 depositata il 27 agosto 2025 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24380 depositata il 2 settembre 2025 – In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel momento in cui contiene l'indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13205 depositata il 19 maggio 2025 – In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa sia induttivo in materia di IVA è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate

In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d'impresa sia induttivo in materia di IVA è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate

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