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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23740 depositata il 23 agosto 2025 – Gli elementi costitutivi del diritto a godere di un’agevolazione tributaria, in caso di contestazione (e la notificazione di un atto di recupero che ne assuma la non spettanza implica certamente una contestazione), devono essere provati dal contribuente che ritiene di avere quel diritto, in quanto le norme di agevolazione sono leges speciales, derogatorie rispetto alle norme ordinarie, con la conseguenza che devono essere i contribuenti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione di esse

Gli elementi costitutivi del diritto a godere di un'agevolazione tributaria, in caso di contestazione (e la notificazione di un atto di recupero che ne assuma la non spettanza implica certamente una contestazione), devono essere provati dal contribuente che ritiene di avere quel diritto, in quanto le norme di agevolazione sono leges speciales, derogatorie rispetto alle norme ordinarie, con la conseguenza che devono essere i contribuenti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione di esse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025 – L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23608 depositata il 20 agosto 2025 – La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva

La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23606 depositata il 20 agosto 2025 – In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità

In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23591 depositata il 20 agosto 2025 – Il principio generale – espresso dall’art. 2116 del codice civile, ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati

Il principio generale – espresso dall’art. 2116 del codice civile, ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23739 depositata il 23 agosto 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23739 depositata il 23 agosto 2025 Cartelle - Intimazione di pagamento - Decadenza e prescrizione - Reclamo - Comunicazione tramite PEC - Ordinanza dichiarativa - Accoglimento Fatti di causa Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, Mo.Ig. ("il contribuente") impugnò un'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23828 depositata il 25 agosto 2025 – La sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo  automatico con  la presentazione    dell’istanza  di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che   il   contribuente abbia successivamente   tenuto un comportamento  meramente   omissivo,  non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria

La sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo  automatico con  la presentazione    dell’istanza  di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che   il   contribuente abbia successivamente   tenuto un comportamento  meramente   omissivo,  non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria

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