SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17419 depositata il 28 giugno 2025 – Licenziamento per giusta causa – Dirigente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17419 depositata il 28 giugno 2025 Licenziamento per giusta causa - Dirigente - Contestazione disciplinare - Tempestività - Statuto societario - Decisioni aziendali - Vincolo fiduciario - Attività professionale privata - Rigetto Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello di S.L.P. nei confronti [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18715 depositata il 9 luglio 2025 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18250 depositata il 4 luglio 2025 – Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza

Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19 consente di sostituire l'udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all'interno dell'ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all'udienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17890 depositata il 2 luglio 2025 – La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al “solo” fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al "solo" fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e l'ex liquidatore o, in mancanza, l'ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18070 depositata il 3 luglio 2025 – Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis e delle società partecipate non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis e delle società partecipate non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18064 depositata il 3 luglio 2025 – L’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro ( artt. 4, 35 e 41, 2 comma Cost.) che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

L’onere del reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una extrema ratio; ed esso trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro ( artt. 4, 35 e 41, 2 comma Cost.) che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17548 depositata il 30 giugno 2025 – La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento” e la Corte Costituzionale ha evidenziato la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che “si sovrapponesse (alla) valutazione circa la sproporzione del licenziamento” come effettuata dalle parti sociali perché “comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva” e il ruolo essenziale alla stessa riconosciuta nella disciplina del rapporto di lavoro

La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, qual è il licenziamento” e la Corte Costituzionale ha evidenziato la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che “si sovrapponesse (alla) valutazione circa la sproporzione del licenziamento” come effettuata dalle parti sociali perché “comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva” e il ruolo essenziale alla stessa riconosciuta nella disciplina del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18091 depositata il 3 luglio 2025 – Il principio del “ne bis in idem”, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l’improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta

Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta

Torna in cima