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Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1785 sez. 16 depositata il 19 aprile 2022 – La convenzione tra coniugi con la quale alcuni beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 c.c. non è un atto traslativo, in quanto non vi è trasferimento di proprietà o altro diritto reale, dal momento che la proprietà esclusiva resta al coniuge conferente, né – contemporaneamente – è un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, perché tra gli stipulanti non vi è scambio di alcuna prestazione e controprestazione patrimoniale né, infine, è un atto avente mera natura ricognitiva, atteso che fa sorgere un vincolo di destinazione dei beni, efficace erga omnes

La convenzione tra coniugi con la quale alcuni beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c. non è un atto traslativo, in quanto non vi è trasferimento di proprietà o altro diritto reale, dal momento che la proprietà esclusiva resta al coniuge conferente, né - contemporaneamente - è un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, perché tra gli stipulanti non vi è scambio di alcuna prestazione e controprestazione patrimoniale né, infine, è un atto avente mera natura ricognitiva, atteso che fa sorgere un vincolo di destinazione dei beni, efficace erga omnes

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16973 – Il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

Il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2022, n. 16710 – Qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all’assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa, ma anche l’insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10

Qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16580 – Va esclusa la responsabilità datoriale ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili

Va esclusa la responsabilità datoriale ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16512 – In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente

In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI – Ordinanza 25 marzo 2022 – Per la sanzione prevista dall’art. 1, comma 1 e l’esclusione dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1971, n. 471 richiesta di illegittimità costituzionale per il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione fiscale ma abbia poi effettuato spontaneamente il pagamento delle imposte prima di ricevere un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria

Per la sanzione prevista dall'art. 1, comma 1 e l'esclusione dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1971, n. 471 richiesta di illegittimità costituzionale per il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione fiscale ma abbia poi effettuato spontaneamente il pagamento delle imposte prima di ricevere un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione ordinanza n. 15060 depositata il 12 maggio 2022 – Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.p.R. n. 322 d,el 1998, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione

Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto  per  la  presentazione  della  dichiarazione relativa  al secondo  anno successivo  a quello nel quale è  sorto ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  d.p.R.  n.  322   d,el  1998,  non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 15050 depositata l’ 11 maggio 2022 – In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore

In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore

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