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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 – Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del DPR 633/1972

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 L’applicazione del reverse charge e la stabile organizzazione IVA Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’ art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’ art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’ art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’ art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’ art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’ art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all' art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall' art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell' art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all' art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall' art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

Legittimo l’accertamento induttivo fondato sul valore dei mutui accesi per l’acquisto e sui valori periziati in occasione del mutuo nei casi di cessioni immobiliare

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 25854 depositata il 27 settembre 2024, intervenendo in tema di accertamento induttivo fondato sul valore dei mutui accesi per l’acquisto e sui valori periziati in occasione del mutuo nei casi di cessioni immobiliare, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di accertamento induttivo del reddito [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25854 depositata il 27 settembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova

In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 291 depositata il 10 giugno 2024 – Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Consolidato fiscale – Revoca tardiva del regime – Limiti al ricorso alla remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 – Risposta n. 187 del 1° ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 187 del 1° ottobre 2024 Consolidato fiscale - Revoca tardiva del regime - Limiti al ricorso alla remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], di seguito istante, pone [...]

Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto – Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2024 – Decreto Legislativo n. 504/95 – Art. 24-ter – Punto 4-bis della Tabella A – AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 594995/RU del 25 settembre 2024

AGENZIA delle DOGANE - Nota n. 594995/RU del 25 settembre 2024 Decreto Legislativo n. 504/95 - Art. 24-ter - Punto 4-bis della Tabella A - Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto - Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2024 - Informativa Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per [...]

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