TRIBUTI

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 – AGENZIA delle ENTRATE – Comunicato del 28 dicembre 2022

AGENZIA delle ENTRATE - Comunicato del 28 dicembre 2022 Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  FRINGE BENEFIT 2023 AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE   FRINGE BENEFIT 2023 AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE   FRINGE BENEFIT [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 30014 depositata il 13 ottobre 2022 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

Consolidato tra sorelle – Interruzione dei consolidati verticali preesistenti a seguito dell’opzione da parte delle consolidanti per il consolidato orizzontale – Articolo 13, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 1° marzo 2018 – Risposta n. 596 del 27 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 596 del 27 dicembre 2022 Consolidato tra sorelle - Interruzione dei consolidati verticali preesistenti a seguito dell'opzione da parte delle consolidanti per il consolidato orizzontale - Articolo 13, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 1° marzo 2018 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il [...]

Imprese energivore – Produzione e autoconsumo di energia elettrica – Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – Risposta n. 595 del 27 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta n. 595 del 27 dicembre 2022 Imprese energivore - Produzione e autoconsumo di energia elettrica - Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022 – Risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022 Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022 Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37844 depositata il 27 dicembre 2022 – Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza

Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, c. 1, cod. proc. civ., trova applicazione anche nel processo tributario, ciò non di meno, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37731 depositata il 23 dicembre 2022 – In caso di attività svolte da enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, la valutazione sulla esclusività o prevalenza dell’esercizio di attività commerciale o agricola va operata in concreto e non in astratto in base alle sole risultanze statutarie e formali Ai fini di tale verifica non rilevano né lo scopo perseguito dall’attività, né il conseguimento di risultati, mentre è necessario che: 1) sussista un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, ossia un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; 2) l’attività sia diretta al conseguimento stabile di introiti, tenuto conto, a tale scopo, delle condizioni in cui è effettuata la prestazione in raffronto a quelle in cui essa viene di solito realizzata, dell’entità della clientela, dell’importo degli introiti, dei criteri di determinazione delle tariffe, dei compensi e/o dei prezzi praticati, nonché degli altri elementi pertinenti, sì da verificare se le somme percepite, ancorché di importo ridotto rispetto ai costi sostenuti, costituiscano un effettivo corrispettivo dotato di stabilità o siano assimilabili ad un canone, inidoneo a conferire carattere di economicità alla prestazione

In caso di attività svolte da enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, la valutazione sulla esclusività o prevalenza dell’esercizio di attività commerciale o agricola va operata in concreto e non in astratto in base alle sole risultanze statutarie e formali Ai fini di tale verifica non rilevano né lo scopo perseguito dall’attività, né il conseguimento di risultati, mentre è necessario che: 1) sussista un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, ossia un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; 2) l’attività sia diretta al conseguimento stabile di introiti, tenuto conto, a tale scopo, delle condizioni in cui è effettuata la prestazione in raffronto a quelle in cui essa viene di solito realizzata, dell’entità della clientela, dell’importo degli introiti, dei criteri di determinazione delle tariffe, dei compensi e/o dei prezzi praticati, nonché degli altri elementi pertinenti, sì da verificare se le somme percepite, ancorché di importo ridotto rispetto ai costi sostenuti, costituiscano un effettivo corrispettivo dotato di stabilità o siano assimilabili ad un canone, inidoneo a conferire carattere di economicità alla prestazione

IVA – Trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni – Risposta n. 7 del 23 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 7 del 23 dicembre 2022 IVA - Trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante ha chiesto [...]

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