Corte di Cassazione ordinanza n. 30014 depositata il 13 ottobre 2022
detraibilità IVA se rispettati i requisiti sostanziali
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve niva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti n. 62/02/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di C.A., C.M. e R.M., n.q. di eredi del contribuente C.P., avente ad oggetto una cartella di pagamento per Il.DD. e IVA 2005, per il mancato riconoscimento di un credito IVA formatosi nell’anno di imposta 2003, in conseguenza della ritenuta tardività della dichiarazione integrativa presentata nel 2006.
2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo di poter prescindere dalla questione della tempestività o meno della dichiarazione integrativa presentata nel 2006, poiché il contribuente aveva correttamente contabilizzato il credito IVA nella dichiarazione Unico 2005 a norma dell’art.8 comma 3 del P.R. n.322 del 1998, entro l’arco temporale della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per un motivo, cui replicano gli eredi del contribuente con controricorso, che illustrano con memoria.
Considerato che:
4. Con riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata in controricorso, è stata disposta l’acquisizione del fascicolo del merito trattandosi di un prospettato errar in procedendo. La Corte osserva al proposito che la sentenza impugna ta, non notificata, è stata depositata il 1.6 ottobre 2013, come si evince dalla ricevuta della Cancelleria della CTP prodotta come allegato 1 al controricorso, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 gennaio
5. Assume parte resistente che il termine per impugnare fosse nel caso in esame semestrale e non annuale e, a dimostrazione della propria prospettazione, deduce che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato il 6.7.2009, producendo a tal fine I allegato 1 al controricorso. Nondimeno, errano i contribuenti a ritenere rilevante il momento del deposito del ricorso il quale nel sistema della giustizia tributaria assolve alla funzione non della pendenza della lite, ma di rendere il ricorso ammissibile, come confermato dal fatto che il deposito del ricorso notificato può essere effettuato entro 30 giorni proprio dalla data di notifica (art. 22, d.lgs. 546 del 1992).
6. Orbene, dalla lettura del fascicolo di merito – negli atti reperiti e in assenza di produzione da parte dei controricorrenti della prova della notifica introduttiva del ricorso – non emerge che la data di notifica del ricorso originario fosse successiva al 4 luglio 2009, ai fini dell’art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ.. Pertanto, non vi sono elementi allo stato a supporto della prospettazione di parte secondo la quale troven: bbe applicazione nel caso di specie il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. e, per l’effetto, l’eccezione in disamina va rigettata.
7. Con l’unico motivo di ricorso – ex 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 30 del d.P.R. n.633 del 1972, unicamente ai fini della censura del capo della sentenza d’appello relativo all’IVA, per aver la CTR ritenuto detraibile l’IVA a credito.
8. Il motivo è La Corte ribadisce che «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
9. Nel caso di specie, l’Agenzia lamenta che, riscontrata l’omessa dichiarazione per il 2003, illegittimamente il giudice d’appello abbia ritenuto che la parte potesse far valere il credito IVA nel 2005 (cfr.pp.8 e ss. del ricorso).
Tuttavia, la decisione della CTR è conforme al principio di diritto che precede, avendo accertato – circostanze peraltro incontestate – oltre al rispetto della cornice biennale, anche l’an e il quantum del credito IVA e la sua risultanza dalle liquidazioni periodiche effettuate, come già affermato dal giudice di prime cure.
10. Alla reiezione del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, dal momento che il principio di diritto richiamato si è andato consolidando successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione.
La Corte dà atto del fatto che ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
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