CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2019, n. 14190
Tributi – Esportatore abituale – Regime di sospensione d’imposta – Plafond mobile – Sussistenza requisiti sostanziali – Omessa presentazione dichiarazione Iva anno precedente – Irrilevanza – Violazione formale
Rilevato che
1. con sentenza n. 69/26/11 del 22/09/2011, la CTR del Piemonte ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 74/05/09 della CTP di Alessandria, che aveva accolto il ricorso di G.C. avverso l’avviso di accertamento a fini IVA relativo all’anno d’imposta 2002;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) il contribuente, svolgente attività di commercio all’ingrosso di articoli sportivi, sostenendo di essere esportatore abituale, deduceva di avere diritto alla sospensione d’imposta prevista dall’art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nei limiti del plafond cd. mobile maturato per l’anno precedente, sebbene non avesse presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno 2001; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente; c) l’Agenzia delle Entrate proponeva appello davanti alla CTR;
1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate evidenziando che: a) l’omessa presentazione della dichiarazione IVA non esclude la sussistenza dello status di esportatore abituale ed il diritto di quest’ultimo di avvalersi della sospensione d’imposta nei limiti del plafond previsto dalla legge; b) tale diritto doveva «desumersi dal comportamento “concreto” del contribuente», il quale, tenuto conto della documentazione allegata al ricorso, aveva diritto allo status di esportatore abituale con riferimento all’anno 2001, avendo effettuato cessioni intracomunitarie per il 47,42% del proprio volume d’affari; c) ne conseguiva che il C. «aveva diritto ad effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA entro i limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie effettuate nell’anno precedente»;
2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. G.C. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1 del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con modif. dalla I. 27 febbraio 1984, n. 17, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che l’omissione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente precludeva al contribuente di operare acquisti in regime di sospensione d’imposta IVA per un ammontare pari ai corrispettivi delle suddette cessioni intracomunitarie;
2. il motivo è infondato;
2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, per effettuare acquisti in regime di sospensione d’imposta è necessario possedere lo status di esportatore abituale (Cass. n. 15835 del 15/06/2018), che, con riferimento al cd. plafond mobile, si acquisisce allorquando il rapporto tra le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond registrate nei dodici mesi precedenti (numeratore) e il volume di affari complessivo dello stesso periodo, al netto delle particolari operazioni indicate dalla legge (denominatore), sia superiore al dieci per cento (Cass. n. 3788 del 15/02/2013);
2.2. giova, inoltre, evidenziare che, con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che «la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione» (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);
2.2.1. ne consegue che il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;
2.3. e poiché non è dubbio, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso), che la disciplina della compensazione dell’eccedenza di imposta IVA è similare, sotto il profilo funzionale, alla disciplina concernente il diritto ad effettuare acquisti in regime di sospensione d’imposta sulla base di un plafond maturato nell’anno d’imposta precedente, sono sicuramente applicabili anche in tale materia gli stessi principi, peraltro di diretta derivazione unionale;
2.4. nel caso di specie l’impugnata sentenza della CTR ha accertato che il contribuente ha diritto allo status di esportatore abituale, risultando dalla documentazione allegata al ricorso che nell’anno d’imposta 2001, a fronte di un volume d’affari di lire 128.904.000, il C. ha effettuato cessioni intracomunitarie per lire 61.122.000, corrispondenti ad oltre il quarantasette per cento del volume d’affari conseguito nel medesimo anno;
2.5. ne consegue che il contribuente ha dimostrato, sotto il profilo sostanziale, di avere diritto al plafond per l’anno 2002, indipendentemente dal semplice rispetto del requisito formale costituito dalla effettuazione della dichiarazione IVA per l’anno 2001, con conseguente correttezza della sentenza impugnata;
2.6. va, dunque, enunciato il principio di diritto: «il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale ha diritto all’applicazione del regime della sospensione d’imposta di cui all’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all’anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno»;
3. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione di G. C..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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