TRIBUTI

Cedolare secca è applicabile anche ai contratti di locazione conclusi con conduttori esercenti attività professionale per le esigenze abitative dei suoi dipendenti

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12079 depositata il 7 maggio 2025, intervenendo in tema di applicazione del regime della c.d. cedolare secca, ha statuito il principio di diritto secondo cui "in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 12079 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11115 depositata il 28 aprile 2025 – Il “contributo consortile” (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell’attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

Il "contributo consortile" (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell'attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11529 depositata il 2 maggio 2025 – L’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta né l’illegittimità dell’avviso di accertamento, né implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti

L'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta né l'illegittimità dell'avviso di accertamento, né implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti

Sopravvenienze attive derivante da sentenze: vanno imputate nell’esercizio in cui è emessa la sentenza

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11917 depositata il 6 maggio 2025, interviene in tema di imputazione temporale delle sopravvenienze attive e delle componenti positive di reddito derivanti all’esito di una controversia giudiziaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui "In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11917 depositata il 6 maggio 2025 – In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa

In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11339 depositata il 30 aprile 2025 – In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’accertamento induttivo

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11509 depositata il 2 maggio 2025 – I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell’impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza

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