TRIBUTI

Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall’art. 1 comma 185 della L. n. 160/2019 e dall’art. 1 comma 1051 della L. n. 178/2020, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi collocati presso una nave – Risposta n. 128 del 13 maggio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 128 del 13 maggio 2025 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 160/2019 e dall'art. 1 comma 1051 della L. n. 178/2020, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi collocati presso una nave Con l'istanza di interpello specificata [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11939 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione 3, sentenza n. 1255 depositata il 16 dicembre 2024 – L’opzione per l’imposta sostituiva sui finanziamenti prevista dall’art. 17, del D.P.R. 601/1973 non incontra alcuna limitazione territoriale di sorta, in quanto il requisito della territorialità come declinato ai fini dell’imposta di registro non costituisce il presupposto della tassazione agevolata suddetta né può ritenersi ad essa applicabile

L’opzione per l’imposta sostituiva sui finanziamenti prevista dall’art. 17, del D.P.R. 601/1973 non incontra alcuna limitazione territoriale di sorta, in quanto il requisito della territorialità come declinato ai fini dell’imposta di registro non costituisce il presupposto della tassazione agevolata suddetta né può ritenersi ad essa applicabile

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza n. 4132 depositata il 9 dicembre 2024 – Ai fini IVA, in caso di prestazioni di servizi regolate mediante il rilascio di cambiali, l’obbligo di emissione della fattura sorge alla scadenza dell’effetto cambiario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 23, sentenza n. 4132 depositata il 9 dicembre 2024 Ai fini IVA, in caso di prestazioni di servizi regolate mediante il rilascio di cambiali, l’obbligo di emissione della fattura sorge alla scadenza dell’effetto cambiario. Finché la cambiale non è scaduta, il suo semplice rilascio non [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11531 depositata il 2 maggio 2025 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

Cedolare secca è applicabile anche ai contratti di locazione conclusi con conduttori esercenti attività professionale per le esigenze abitative dei suoi dipendenti

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12079 depositata il 7 maggio 2025, intervenendo in tema di applicazione del regime della c.d. cedolare secca, ha statuito il principio di diritto secondo cui "in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 12079 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11115 depositata il 28 aprile 2025 – Il “contributo consortile” (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell’attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

Il "contributo consortile" (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell'attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

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