TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11529 depositata il 2 maggio 2025 – L’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta né l’illegittimità dell’avviso di accertamento, né implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti

L'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione e la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta né l'illegittimità dell'avviso di accertamento, né implica l'inutilizzabilità dei dati acquisiti

Sopravvenienze attive derivante da sentenze: vanno imputate nell’esercizio in cui è emessa la sentenza

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 11917 depositata il 6 maggio 2025, interviene in tema di imputazione temporale delle sopravvenienze attive e delle componenti positive di reddito derivanti all’esito di una controversia giudiziaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui "In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11917 depositata il 6 maggio 2025 – In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa

In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e sempreché l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11339 depositata il 30 aprile 2025 – In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’accertamento induttivo

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11509 depositata il 2 maggio 2025 – I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell’impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni non dell'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11119 depositata il 28 aprile 2025 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Per le prestazioni di servizio regolate mediante rilascio di effetti cambiari, l’obbligo di emissione della fattura sorge in corrispondenza dell’esigibilità della cambiale

L'articolo 6, comma 3 , del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10436 depositata il 22 aprile 2025 – Ai fini dell’art. 2. L. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l’art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del “versamento” sibbene a quello del “pagamento

Ai fini dell'art. 2. L. n. 201/2011, il contribuente ha diritto al rimborso, nei limiti stabiliti da tale norma, non solo in caso di effettivo versamento di somme a titolo di IRAP, ma altresì ove egli abbia invece a suo tempo estinto il relativo debito mediante compensazione, non facendo l'art. 99 TUIR, alcun riferimento al presupposto del "versamento" sibbene a quello del "pagamento

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