CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26680 depositata il 15 settembre 2023 – Non si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile e consiste nell’adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali; la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla l. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161, con la conseguenza che l’ente impositore non e’, in tali casi, esonerato dal dovere di attivarsi nel termine previsto da quest’ultima norma per accertare l’imposta dovuta