CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5553 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. “messa in atti”), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione