CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5553 depositata il 1° marzo 2024
Tributi – Rimborso ICI – Rendita catastale inferiore – Rendita attribuita d’ufficio – Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 – Atti efficaci solo a decorrere dalla notificazione – Capacità contributiva – Accoglimento parziale
Rilevato che
1. la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 4693/32/2016, depositata in data 19 settembre 2016 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’impugnazione della società contribuente L.B. Snc di P. & C. avverso diniego di rimborso per l’ICI relativa agli anni 2007-2011, con condanna del Comune di Milano appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata;
2. i giudici di appello confermavano la decisione della C.T.P. di Milano n. 2950/12/2015 sul presupposto che in ipotesi di attribuzione di una rendita catastale inferiore, accettata dal contribuente, il diritto al rimborso dello stesso non presuppone la notifica della nuova rendita;
3. il Comune di Milano propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
4. la società L.B. Snc di P. & C. è rimasta intimata;
5. il Comune ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, comma 1, legge 342/2000, 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 504/1992 e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito considerato che l’istanza di rimborso non poteva essere avanzata dal momento che la rendita non era stata “notificata” dall’Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle Entrate) né alla società contribuente né all’ente impositore;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 commi 2, 2-ter e 2-quinquies del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dei principi generali in materia di spese processuali per avere la C.T.R. liquidato le spese in favore della società L.B. Snc di P. & C. sebbene la stessa non si fosse costituita in grado di appello;
3. il primo motivo è da ritenere infondato;
3.1. al fine di esaminare la questione ermeneutica oggetto di tale motivo di censura appare necessario premettere che nel caso di specie, secondo quanto è pacifico, la società contribuente, nel corso del periodo 2007-2011, aveva corrisposto l’ICI al Comune di Milano secondo i dati di bilancio, trattandosi di immobile di categoria “D” ed in mancanza di una rendita attribuita e, successivamente, avendo appreso “casualmente” nel corso del 2011 – a seguito di una visura catastale – che la rendita era stata messa “in atti” in data 6 agosto 2004 con attribuzione della rendita catastale, aveva chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza quantificate in euro 5.840,19 (importo il cui ammontare “in sé” non è stato contestato dall’ente impositore);
3.2. deve, allora, ritenersi, sulla scorta di quanto dedotto dallo stesso Comune ricorrente, che nel caso in esame la rendita catastale è stata attribuita d’ufficio, non essendo stata né dedotta né allegata la presentazione di alcuna istanza o richiesta da parte della società contribuente né in precedenza né successivamente all’anno 2004, e, per altro verso, che quest’ultima, venuta pienamente a conoscenza della rendita attribuita in quanto “messa in atti”, ha prestato acquiescenza alla stessa, formulando istanza di rimborso al Comune sulla scorta della rendita come risultante dalle visure acquisite;
3.3. orbene secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. “messa in atti”), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5ª, 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., Sez. 5ª, 27 ottobre 2004, n. 20854; Cass., Sez. 5ª, 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., Sez. 5ª, 29 settembre 2005, n. 19066; Cass., Sez. 5ª, 9 aprile 2010, n. 8503; Cass., Sez. 5ª, 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., Sez. 5ª, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6ª-5, 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., Sez. 6ª-5, 5 ottobre 2020, n. 21331; Cass., Sez. 5ª, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. 5ª, 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266);
3.4. con l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (contenente “delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di … finanza territoriale”) – in forza del quale il “Governo” ha emanato il D.Lgs. 33 dicembre 1992, n. 504, istitutivo (art. 1) dell’ “imposta comunale sugli immobili” (ICI) – il legislatore delegante ha, peraltro, prescritto al delegato: di tener conto del “valore” degli immobili soggetti all’imposta comunale da istituire e di fissare la “determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione”;
3.5. in base al terzo comma dell’art. 5 D.Lgs. n. 504 del 1992, per i “fabbricati classificabili nel gruppo catastale D”, il criterio “contabile” deve essere applicato “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”: per la norma, quindi, l’iscrizione in catasto di detti “fabbricati” determina, ipso jure, il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) “contabile” a quello “catastale”. L’attribuzione della rendita, pertanto, fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazionario) il diritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l’imposta sulla (sola) “base imponibile” individuata, come per tutti i “fabbricati iscritti in catasto”, ai sensi del secondo comma dell’art. 5;
3.6. si è specificato che da detta interpretazione consegue che “la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione”, e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile (cfr. 12029 del 25 maggio 2009; n. 16031/2009; Cass. n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017);
3.7. ne deriva la regola generale, in tema di ICI, ricavabile dal D.Lgs. 1997/504 art. 5 comma 2, secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali;
3.8. questa Corte (Cass. n. 14114 del 2017 Rv. 644420 – 01) ha, invero, affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo“;
3.9. successivamente, il citato principio è stato integrato con il richiamato art. 74 della legge n. 342 del 2000, il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, che “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita“. Soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’Albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione anche nei confronti della determinazione della rendita. Tale disposizione va inquadrata nel più ampio contesto dei principi introdotti dallo Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, dà attuazione all’art. 6 della legge n. 212 del 2000, secondo cui l’Amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente la effettiva conoscenza degli atti che gli sono destinati;
3.10. occorre considerare, poi, che in forza degli artt. 3 e 53 Cost. la “capacità contributiva” (quale concretamente individuata, per ciascuna imposta, dal legislatore ordinario, con scelte il giudizio relativo alle quali è rimesso alla corte delle leggi non irrazionali) deve costituire l’unico parametro di riferimento effettivo;
3.11. il suo senso concreto, quindi, impone di escludere qualsiasi interpretazione da cui possa derivare la soggezione del contribuente ad un prelievo fiscale maggiore o minore di (comunque diverso da) quello effettivamente voluto dal legislatore: “la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese”, infatti, “esige” (Corte Cost., ordinanza 28 novembre 2008 n. 394) “… l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza” così come occorre evitare il rischio che lo stesso possa essere vittima di inefficienza o ritardi della P.A.;
3.11. in tema di atti a contenuto tributario va del resto considerato che la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché il dato della mancata notifica deve ritenersi superato allorquando, come nella specie, via si prova inequivocabile della piena conoscenza da parte del contribuente il quale, secondo quanto può ritenersi acclarato, ha inteso prestare acquiescenza a detta rendita;
3.12. in tale contesto, pure considerati i principi giurisprudenziali richiamati dal Comune nei propri atti difensivi, non può ritenersi che il dato formale della omessa notificazione – a fronte, giova ribadire, di una piena conoscenza da parte della suindicata società della rendita catastale messa in atti da svariati anni – possa pregiudicare le ragioni di parte contribuente, non risultando, peraltro, che il Comune si sia in alcun modo attivato per inficiare il classamento in esame;
3.13. alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo va, dunque, respinto dovendosi confermare sul punto la statuizione di rigetto di cui alla sentenza impugnata;
4. il secondo motivo di ricorso è, per contro, fondato: i giudici di appello hanno erroneamente condannato il Comune appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società L.B. Snc di P. & C. sebbene tale parte sia rimasta intimata nel relativo giudizio, sicché detta statuizione va in questa sede eliminata atteso in quanto tali spese non risultano dovute;
4.1. l’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo del ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del secondo grado di giudizio che dichiara non dovute;
spese compensate.