cassazione tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26439 depositata il 10 ottobre 2024 – In caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria per vizi propri e per intervenuta decadenza della pretesa impositiva a causa della mancata notificazione degli atti prodromici, il contributo unificato tributario (CUT) deve essere calcolato sulla base dei crediti recati dalla sola iscrizione ipotecaria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26439 depositata il 10 ottobre 2024 Processo tributario - Contributo Unificato - Iscrizione ipotecaria Massima: Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria. L'importo del contributo unificato tributario deve essere [...]

E’ nulla la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della persona giuridica, salvo il potere del giudice di disporre la rinotifica

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 28527 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di notifiche di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28527 depositata il 26 novembre 2024 – In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l’art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest’ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative

In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1861 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica, l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.

In tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 600/1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica, l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1931 depositata il 28 gennaio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’ art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l' art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 166 depositata il 7 gennaio 2025 – In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l’applicazione dell’ art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l’onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di “interest rate swap” è di coprire operazioni che attengono all’esercizio dell’attività imprenditoriale, atteso che l’inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all’oggetto dell’impresa

In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell' art. 112 del D.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31230 depositata il 5 dicembre 2024 – La previsione degli interessi anatocistici per le somme iscritte a ruolo (secondo la quale anche gli interessi, maturati di diritto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, producono poi, decorsi sessanta giorni dalla notificazione dell’estratto del ruolo, cioè della cartella, interessi di mora), si applica fino alla modifica introdotta dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, la quale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 13 luglio 2011, ha escluso gli interessi dalla base di calcolo degli interessi moratori

La previsione degli interessi anatocistici per le somme iscritte a ruolo (secondo la quale anche gli interessi, maturati di diritto ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, producono poi, decorsi sessanta giorni dalla notificazione dell'estratto del ruolo, cioè della cartella, interessi di mora), si applica fino alla modifica introdotta dall'art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, la quale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 13 luglio 2011, ha escluso gli interessi dalla base di calcolo degli interessi moratori

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024 – Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale

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