cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8845 depositata l’ 8 aprile 2026 – In tema di visto di conformità, quello cd. leggero, implicando, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto

In tema di visto di conformità, quello cd. leggero, implicando, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5554 depositata l’ 11 marzo 2026 – Nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia»

Nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia»

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5537 depositata l’ 11 marzo 2026 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 – In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell’esclusione dall’imposizione, il dato dell’intervenuta dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza

In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33733 depositata il 23 dicembre 2025 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 4243 depositata il 25 febbraio 2026 – In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti

In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti

Dispositivi medici – Aliquota IVA applicabile – Risposta n. 61 del 3 marzo 2026 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 61 del 3 marzo 2026 Dispositivi medici - Aliquota IVA applicabile Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (in seguito, ''ALFA'', ''Società'' o ''Istante'') dichiara che: svolge attività di sviluppo, preparazione, confezionamento, distribuzione e vendita in Italia, al minuto e all'ingrosso, tra [...]

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