cassazione tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20512 depositata il 24 luglio 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso

La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20613 depositata il 24 luglio 2024 – La disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt.2389, comma 1, e 2364, comma 1, n.3 cod. civ., è dettata anche nell’interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell’attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell’art.1418, comma 1, cod. civ., non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell’assemblea dei soci

La disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt.2389, comma 1, e 2364, comma 1, n.3 cod. civ., è dettata anche nell’interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell’attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell’art.1418, comma 1, cod. civ., non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell’assemblea dei soci

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20567 depositata il 24 luglio 2024 – La motivazione dell’atto impugnato, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell’accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite

La motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20506 depositata il 24 luglio 2024 – L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale

L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell’art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea e la violazione dell'art. 2389 cod. civ., sul piano civilistico, da luogo a nullità, e quindi la loro indeducibilità, degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10204 depositata il 16 aprile 2024 – L’imposta sostitutiva prevista dall’art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente

L'imposta sostitutiva prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta prevista dall'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 20017 depositata il 19 luglio 2024 – Fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale

Fermo restando il divieto di derogare al principio di competenza, non può configurarsi, in tal caso, una violazione del divieto di doppia imposizione, sancito dall’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo, eventualmente, il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta, per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale

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