ATTI IMPOSITIVI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24380 depositata il 2 settembre 2025 – In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel momento in cui contiene l'indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13513 depositata il 20 maggio 2025 – In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all’Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum

In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all'Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12873 depositata il 14 maggio 2025 – Ai fini della determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell’imposta di registro, in quanto, stante l’autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all’imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta

Ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 9278 depositata l’ 8 aprile 2025 – L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l’illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all’interno delle microzone stesse in attuazione dell’art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l'illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all'interno delle microzone stesse in attuazione dell'art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004

CORTE di CASSAZIONE, sezione trattoria, Ordinanza n. 8531 depositata il 1° aprile 2025 – Ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che l’alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile

Ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che l'alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7998 depositata il 26 marzo 2025 – La c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto. Le istruzioni ministeriali non hanno natura vincolante per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione UE, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, è innegabile che in tale quadro erano ravvisabili un pluralità di disposizioni il cui coordinamento appariva concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto tale da creare una situazione di incertezza normativa oggettiva

La c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto. Le istruzioni ministeriali non hanno natura vincolante per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione UE, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, è innegabile che in tale quadro erano ravvisabili un pluralità di disposizioni il cui coordinamento appariva concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto tale da creare una situazione di incertezza normativa oggettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7399 depositata il 20 marzo 2025 – La torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica, con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella

La torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica, con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5451 depositata il 1° marzo 2025 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

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