ATTI IMPOSITIVI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 18, sentenza n. 589 depositata il 6 febbraio 2023 – In materia di imposte indirette, ed in particolare di imposta di registro, non sussiste un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del proprio dante causa, debitore principale. In mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c.

In materia di imposte indirette, ed in particolare di imposta di registro, non sussiste un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del proprio dante causa, debitore principale. In mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 2, sentenza n. 1011 depositata il 3 febbraio 2023 – La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 3, sentenza n. 80 depositata il 31 gennaio 2023 – Ai fini dell’individuazione della categoria da attribuire a un’unità immobiliare, si deve osservare l’ordinamento catastale a prescindere dalla normativa urbanistico-edilizia

Ai fini dell’individuazione della categoria da attribuire a un’unità immobiliare, si deve osservare l’ordinamento catastale a prescindere dalla normativa urbanistico-edilizia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 63 depositata il 30 gennaio 2023 – La rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali (ex art. 28 L. 8 giugno 1936, n. 1231) deve essere accertata con stima diretta, ovvero attraverso la verifica in loco sia delle reali caratteristiche costruttive e strutturali sia dell’effettiva destinazione e utilizzo del fabbricato.

La rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali (ex art. 28 L. 8 giugno 1936, n. 1231) deve essere accertata con stima diretta, ovvero attraverso la verifica in loco sia delle reali caratteristiche costruttive e strutturali sia dell’effettiva destinazione e utilizzo del fabbricato.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 4 depositata il 5 gennaio 2023 – La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994

La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 5 depositata il 2 gennaio 2023 – La cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla, è illegittima per difetto di motivazione nei casi in cui l’appellante non era parte nel giudizio. Secondo l’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), infatti, l’obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

La cartella di pagamento che richiama soltanto gli estremi di una sentenza, che costituisce l’atto sul quale si fonda la pretesa erariale, senza allegarla, è illegittima per difetto di motivazione nei casi in cui l'appellante non era parte nel giudizio. Secondo l’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), infatti, l'obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4382 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell’invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione

In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell'invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17, sentenza n. 4772 depositata il 2 novembre 2022 – L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata

L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare applicazione solo per gli atti “propri”, ovvero gli atti di costituzione, modifica ed estinzione degli stessi, e quelli che la Legge riserva espressamente a essi. In tutti gli altri casi, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, la previsione di caparre confirmatorie, di acconti prezzo, le operazioni su crediti e qualunque altro atto estraneo alla categoria di atti propri deve necessariamente scontare l’ordinaria imposta di registro non agevolata

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