ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 – In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che la dichiarazione espressa del contribuente nell’atto di acquisto di cui alla lettera c) ovvero l’impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con l’agevolazione fiscale c.d. prima casa costituisce elemento costitutivo per il conseguimento dell’agevolazione medesima, non è possibile condizionare l’efficacia del nuovo acquisto alla rivendita entro un dato termine di quello precedente già acquistato con l’agevolazione de qua

In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che la dichiarazione espressa del contribuente nell'atto di acquisto di cui alla lettera c) ovvero l'impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con l'agevolazione fiscale c.d. prima casa costituisce elemento costitutivo per il conseguimento dell'agevolazione medesima, non è possibile condizionare l'efficacia del nuovo acquisto alla rivendita entro un dato termine di quello precedente già acquistato con l'agevolazione de qua

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2021, n. 10171 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8812 – La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare

La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188 – La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare

La concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 7116 – In tema di imposta di registro, è  nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la  motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell’avviso stesso

In tema di imposta di registro, è  nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la  motivazione dell'atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell'avviso stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6724 – In tema di imposta di registro, è nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa

In tema di imposta di registro, è nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell'atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell'avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6134 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente

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