ATTI IMPOSITIVI

Corte di Cassazione ordinanza n. 20028 del 21 giugno 2022 – In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile

Corte di Cassazione ordinanza n. 20017 del 21 giugno 2022 – Laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.

Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 19744 del 20 giugno 2022 – Gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente

Gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 19742 del 20 giugno 2022 – Non rileva che l’Amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento in quanto, ove sia presentata, sia pure tardivamente, la dichiarazione di successione, essa non deve accertare nulla, perché è proprio il contribuente ad offrire i dati per la – corretta – liquidazione dell’imposta e se in sede di autoliquidazione quest’ultimo compie degli errori, l’Amministrazione può, anzi, deve procedere alla rettifica, notificando l’avviso di accertamento, dovendo assolversi l’obbligo tributario essere in maniera conforme alla legge. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta ove sia presentata volontariamente la dichiarazione di successione

Non rileva che l'Amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento in quanto, ove sia presentata, sia pure tardivamente, la dichiarazione di successione, essa non deve accertare nulla, perché è proprio il contribuente ad offrire i dati per la - corretta - liquidazione dell'imposta e se in sede di autoliquidazione quest'ultimo compie degli errori, l'Amministrazione può, anzi, deve procedere alla rettifica, notificando l'avviso di accertamento, dovendo assolversi l'obbligo tributario essere in maniera conforme alla legge. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta ove sia presentata volontariamente la dichiarazione di successione

Corte di Cassazione ordinanza n. 9400 depositata il 9 aprile 2021 – Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio ( … ) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». Nell’area dell’esenzione da registrazione rientrano, ad esempio gli atti processuali con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, c.p.c., viene dichiarata l’estinzione del processo e ciò in quanto la tassazione degli atti dell’Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti

Ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio ( ... ) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». Nell'area dell'esenzione da registrazione rientrano, ad esempio gli atti processuali con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, c.p.c., viene dichiarata l'estinzione del processo e ciò in quanto la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti

Corte di Cassazione ordinanza n. 18949 del 13 giugno 2022 – Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

Corte di Cassazione ordinanza n. 18645 del 9 giugno 2022 – Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama

Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

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