ATTI IMPOSITIVI

Corte di Cassazione ordinanza n. 18491 depositata dell’ 8 giugno 2022 – La sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall’opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall’amministrazione finanziaria all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento

La sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall'opposizione alla stima, determina in via definitiva l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall'amministrazione finanziaria all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento

Corte di Cassazione ordinanza n. 18491 depositata dell’ 8 giugno 2022 – L’avviso di liquidazione emesso ai sensi delle 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, deriva dalla considerazione in forza della quale l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

L'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, deriva dalla considerazione in forza della quale l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

Corte di Cassazione ordinanza n. 18416 depositata dell’ 8 giugno 2022 – In  tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo -natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione-, sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l’aliquota tariffaria applicata e l’imposta

In  tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo -natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione-, sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l'aliquota tariffaria applicata e l'imposta

Corte di Cassazione ordinanza n. 18300 depositata il 7 giugno 2022 – Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro l’Amministrazione  finanziaria,  nell’attività  di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro l'Amministrazione  finanziaria,  nell'attività  di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate

Corte di Cassazione ordinanza n. 18295 depositata il 7 giugno 2022 – Non può ritenersi congruamente motivato» l’atto di revisione del classamento che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata  e  il  modo  in  cui  essi  incidono  sul diverso classamento della singola unità immobiliare

Non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata  e  il  modo  in  cui  essi  incidono  sul diverso classamento della singola unità immobiliare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22175 – In tema di diritti e garanzie del contribuente, l’omissione della prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d’imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l’invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso

In tema di diritti e garanzie del contribuente, l'omissione della prescritta comunicazione dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d'imposta di cui alla l. n. 449 del 1997 per incrementi occupazionali determina l'invalidità del provvedimento adottato, per violazione del principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, qualora, senza quella irregolarità e sulla base delle allegazioni del contribuente, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso

Corte di Cassazione ordinanza n. 18205 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento, stabilito dall’art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

Corte di Cassazione ordinanza n. 18637 depositata il 9 giugno 2022 – In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

Torna in cima