ATTI IMPOSITIVI

Corte di Cassazione sentenza n. 18183 depositata il 7 giugno 2022 – L’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo

L'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. La sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio. In deroga a tale previsione, l'art. 1306, comma 2, cod. civ. stabilisce, tuttavia, che il condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, può avvalersene

Corte di Cassazione sentenza n. 18137 depositata il 6 giugno 2022 – Ai fini della esenzione Tarsu, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto

Ai fini della esenzione Tarsu, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto

Corte di Cassazione sentenza n. 17749 depositata il 31 maggio 2022 – La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; – per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; – nel trust di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; - per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; - nel trust di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee

Corte di Cassazione sentenza n. 17742 depositata il 31 maggio 2022 – In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile che sia iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato

In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato

Corte di Cassazione sentenza n. 17701 depositata il 31 maggio 2022 – In tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio

In tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31 comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio

Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di imposta di registro l’attività di riqualificazione non può giungere fino a travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici

In tema di imposta di registro l'attività di riqualificazione non può giungere fino a travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici

Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l’ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza

In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l'ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza

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