Corte di Cassazione sentenza n. 18183 depositata il 7 giugno 2022
litisconsorzio necessario per atto di classamento riguardante più proprietari – certificazione del passaggio in giudicato della sentenza – estensione degli effetti derivanti dal giudicato
FATTI DI CAUSA
Borromeo d’Adda Guido ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 28 dicembre 2016 n. 9432/13/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento catastale di undici immobili siti in Roma al Vicolo dei Cenci n. 71 ed alla Piazza dei Cenci n. 56 (microzona n. 1 – Centro Storico) e censiti in catasto con le particelle 418 sub.1, 418 sub. 3, 418 sub. 5, 418 sub. 7, 418 sub. 8, 418 sub. 9, 418 sub. 11, 418 sub. 12, 418 sub. 13, 418 sub. 15 e 418 sub. 16 del folio 491 (in ragione della comproprietà per la quota di 1/2), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 5 ottobre 2015 n. 20277/14/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l’atto impositivo fosse stato congruamente motivato anche in relazione alla collocazione degli immobili nella microzona di riferimento. Il ricorso è affidato a tre motivi ed è iscritto al n. 17011/2017 R.G.. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Indi, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 ottobre 2017 n. 5759/13/2017, notificata il 26 ottobre 2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento di undici immobili siti in Roma al Vicolo dei Cenci n. 71 ed alla Piazza dei Cenci n. 56 (microzona n. 1 e
– Centro Storico) e censiti in catasto con le particelle 418 sub. l, 418 sub. 3, 418 sub. 5, 418 sub. 7, 418 sub. 8, 418 sub. 9, 418 sub. 11, 418 sub. 12, 418 sub. 13, 418 sub. 15 e 418 sub. 16 del folio 491 (in ragione della comproprietà per la quota di 1/2), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di Borromeo d’Adda Prando avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 29 aprile 2015 n. 9886/20/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, valutando che l’atto impositivo non fosse stato congruamente motivato anche in relazione alla collocazione degli immobili nella microzona di riferimento. Il ricorso è affidato a due motivi ed è iscritto al n. 8260/2018 R.G.. Borromeo d’Adda Prando si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione ed invocando la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., in relazione al ricorso iscritto al n. 17011/2017 R.G., Borromeo d’Adda Guido ha chiesto la riunione dei ricorsi per connessione, dichiarando di volersi avvalere del giudicato formatosi a favore di Borromeo d’Adda Prando in ordine al parziale annullamento dell’atto impositivo (con l’incremento di una sola classe nell’ambito della medesima categoria per ciascun immobile). Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., in relazione al ricorso iscritto al n. 8260/2018 R.G., Borromeo d’Adda Prando ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, la trattazione dei ricorsi è stata fissata per la medesima udienza pubblica. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso iscritto al n. 17011/2017 R.G. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso iscritto al n. 8260/2018 R.G.
MOTIVI DI RICORSO
CON RIGUARDO AL RICORSO ISCRITTO AL N. 17011/2017 R.G.
1. Con il primo motivo, si denuncia errata e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la revisione del classamento era sprovvista di motivazione congrua ed adeguata in relazione ai presupposti posti a base dell’accertamento.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, 9 del P.R. 23 marzo 1998 n. 138, 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e 3 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento fosse stato sufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senza alcun riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili.
3. Con il terzo motivo, si denuncia omessa pronuncia e/o (in)adeguata motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciarsi sulla riunione ad altro giudizio pendente dinanzi al medesimo giudice tributario ed avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo atto impositivo da parte di altro comproprietario dei medesimi immobili, essendo evidente il rischio di un conflitto di giudicati sul relativo
CON RIGUARDO AL RICORSO ISCRITTO AL N. 8260/2018 R.G.
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 311, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’accertamento fosse insufficientemente motivato per assenza di riferimenti alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili, senza tener conto che l’operazione di classamento massivo era consistita nell’aumento delle rendite catastali in microzone anomale per motivi di equità e perequazione, essendo necessario compensare lo scostamento tra i valori commerciali ed i valori catastali.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di motivare sulla giustificazione dell’incremento di una sola classe per le varie categorie catastali degli immobili.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si deve disporre la riunione dei suddetti ricorsi (segnatamente, del ricorso iscritto al 8260/2018 R.G. al ricorso iscritto al n. 17011/2017 R.G., che è il più risalente per epoca di iscrizione a ruolo) per l’evidente connessione (art. 274 cod. proc. civ.). Difatti, i procedimenti attengono all’impugnazione dell’unico avviso di accertamento per rettifica di classamento catastale (n. RM20131074709) di immobili dei quali i contribuenti sono gli unici comproprietari (ciascuno per la quota di 1/2).
Come è noto, l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte di Cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale (in termini: Cass., Sez. 5″, 19 gennaio 2007, n. 1237; Cass., Sez. 5″, 14 novembre 2014, nn. 24314 e 24315; Cass., Sez. 5″, 3 febbraio 2016, n. 2092). Ad ogni modo, i ricorsi devono essere riuniti non solo per garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, ma anche per la presenza di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconsortile e impugnate con separati ricorsi per cassazione (Cass., Sez. l”, 31 ottobre 2011, n. 22631; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. 1″, 20 aprile 2014, n. 9488; Cass., Sez. 5″, 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., Sez. 5″, 24 febbraio 2022, n. 6073; Cass., Sez. 5″, 31 marzo 2022, n. 10301; Cass., Sez. 5″, 11 aprile 2022, n. 11690).
1.1 Né rileva che l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dia luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in termini: Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2010, n. 15489; Cass., Sez. 6″-5, 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., Sez. 6″-5, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. 6″-5, 29 settembre 2014, n. 20538; Cass., Sez. 6″-5, 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., Sez. 6″-5, 20 gennaio 2020, n. 1272; Cass., Sez. 5″, 25 novembre 2021, n. 31933).
Difatti, per quanto sia stata affermata la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difetto di integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 12 aprile 2017, n. 9394; Cass., Sez. Lav., 8 novembre 2020, nn. 24924 e 24925; Cass., Sez. Lav., 22 ottobre 2021, n. 29639; Cass., Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n. 30566), le Sezioni Unite di questa Corte, – nel «dare preminenza al principio di effettività nella valutazione dell’esercizio e della lesione del diritto di difesa», – hanno statuito che il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, qualora il litisconsorte pretermesso spieghi intervento volontario nel giudizio di cassazione, aderendo in pieno alle difese svolte dal litisconsorte presente nel giudizio e, così, consentendo di verificare l’assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006).
Peraltro, si è ritenuto che tale principio sia estensibile proprio in relazione a fattispecie similare a quella in decisione, nella quale «vengono in considerazione la medesima unità immobiliare, in comproprietà dei ricorrenti stessi, nonché avvisi di accertamento che, di identico contenuto dispositivo, hanno formato oggetto di impugnazioni che i giudici dei gradi di merito hanno trattato parallelamente, senza con ciò procedere ad una loro formale riunione», sul presupposto che neanche l’astratta violazione del principio del contraddittorio possa compromettere l’attuazione del superiore principio della ragionevole durata del processo (Cass., Sez. SA, 5 novembre 2021, n. 31933).
1.2 Ciò posto, prima di ogni valutazione sulla reintegrabilità del contraddittorio, si deve esaminare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso iscritto al n. 8260/2018 R.G., essendone stata dedotta la tardiva proposizione.
Ora, tenendo conto della notificazione della sentenza impugnata il 26 ottobre 2017, il termine breve (sessanta giorni) di impugnazione (art. 327, comma 2, cod. proc. civ.) veniva a scadenza il 27 dicembre 2018. Essendo stato notificato per via telematica soltanto il 18 marzo 2019 (come si desume dall’annessa relata di notifica a mezzo p.e.c.), dunque, il ricorso per cassazione è palesemente tardivo, per cui se ne deve dichiarare l’inammissibilità.
1.3 Ne discende l’incontrovertibile passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 ottobre 2017 5759/13/2017, che è stato attestato dalla certificazione apposta ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Segreteria in calce alla copia prodotta in questa sede.
Difatti, nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, l’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., sicché è necessario che il Segretario della Commissione Tributaria, Provinciale o Regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 51\, 21 ottobre 2015, n. 21366; Cass., Sez. 51\, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez. SA, 23 luglio 2020, n. 15737; Cass., Sez. SA, 12 maggio 2021, n. 12478; Cass., Sez. SA, 23 settembre 2021, n. 25816; Cass., Sez. SA, 28 gennaio 2022, n. 2608).
2. Ciò posto, lo scrutinio del collegio deve limitarsi al ricorso iscritto al n. 17011/2017 R.G..
A tale riguardo, con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., Borromeo d’Adda Guido ha chiesto l’estensione in suo favore degli effetti derivanti dal giudicato formatosi – nel procedimento iscritto al n. 8260/2018 R.G. – in favore di Borromeo d’Adda Prando con riguardo alla revisione del classamento catastale degli immobili appartenenti in comproprietà. Pertanto, si deve esaminare in via pregiudiziale l’eccezione di giudicato sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità.
2.1 Ai sensi dell’art. 1306, comma 1, cod. civ., di regola, la sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori non ha effetto nei confronti degli altri condebitori, sempre che questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio. In deroga a tale previsione, l’art. 1306, comma 2, cod. civ. stabilisce, tuttavia, che il condebitore estraneo alla sentenza emessa tra il creditore ed altro condebitore, può avvalersene. Tale principio opera anche in materia tributaria, atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes (Cass., 5″, 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., Sez. SA, 5 luglio 2019, n. 18154; Cass., Sez. SA, 26 giugno 2020, n. 12818; Cass., Sez. SA, 9 aprile 2021, n. 9420; Cass., Sez. SA, 12 aprile 2022, n. 11743). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l’ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto ente e l’altro condebitore (Cass., Sez, 5″, 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., Sez. SA, 26 giugno 2020, n. 12818; ; Cass., Sez. 5″, 9 aprile 2021, n. 9420).
Tale principio, tuttavia, è applicabile a condizione che, nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass., Sez. 5″, 5 luglio 2019, n. 18154; Cass., Sez. 5″, 9 aprile 2021, n. 9420; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2021, n. 20973; Cass., Sez. 5″, 1 febbraio 2022, n. 2931).
2.2 Nel caso di specie, è indubbio che dette condizioni sussistano con riguardo alla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 ottobre 2017 n. 5759/13/2017, che è stata invocata – per l’efficacia riflessa – dal contribuente ex art. 1306, comma 2, cod. civ..
Invero, rigettando l’appello dell’amministrazione finanziaria quest’ultima ha confermato la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 29 aprile 2015 n.9886/20/2015, che aveva parzialmente accolto il ricorso dell’altro contribuente nel senso di incrementare di una sola unità la classe catastale degli immobili rispetto all’originario censimento (con l’attribuzione, per la precisione, della classe 2″ – in luogo della classe 1″ – agli immobili censiti in catasto con le particelle 418 sub.1, 418 sub. 3, 418 sub. 5, 418 sub. 7, 418 sub. 8, 418 sub. 9, 418 sub. 11, 418 sub. 12, 418 sub. 13, 418 sub. 15 del folio 491, nonché della classe 3″ – in luogo della classe 2″ – all’immobile censito in catasto con la particella 418 sub. 16 del folio 491), sul rilievo che l’amministrazione finanziaria non aveva specificamente indicato quali migliorie erano intervenute per giustificare l’aumento ulteriore della classe catastale per i singoli immobili.
Pertanto, essendosi formato il giudicato per ragioni che non sono personali al contribuente ed essendo stata sollevata per tempo la relativa eccezione, si può valutare la sussistenza delle altre condizioni perché gli effetti favorevoli di tale sentenza possano estendersi anche al ricorrente.
3. Per conseguenza, valutandosi la fondatezza dell’exceptio iudicati e l’assorbimento dei motivi introduttivi, il ricorso iscritto al n. 17011/2018 G. può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il parziale accoglimento del ricorso originario del contribuente nel senso specificato al precedente punto 2.2.
4. Dovendo essere separatamente regolamentate per ciascuno dei ricorsi riuniti (tra le tante: , Sez. 1 A, 10 luglio 2014, n. 15860; Cass., Sez. 2A, 14 luglio 2021, n. 20073), le spese giudiziali:
– in relazione al ricorso iscritto al n. 17011/2017 G., in considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che l’estensione del giudicato formatosi nei confronti del coobbligato solidale – con il parziale accoglimento del ricorso originario del contribuente – comporta una soccombenza reciproca, devono essere compensate con riguardo all’intero giudizio;
– in relazione al ricorso iscritto al 8260/2018 R.G., seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
5. Si reputa l’insussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex 96 cod. proc. civ., in relazione al ricorso iscritto al n. 8260/2018 R.G., non essendo stata prospettata l’illiceità di atti o comportamenti processuali concernenti il presente giudizio (tra le tante: Cass., Sez. Un., 16 settembre 2021, n. 25041).
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione al ricorso iscritto al n. 8260/2018 R.G, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5″, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5″, 7 febbraio 2022, n. 3814 e 3831).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 17011/2017 R.G. e 8260/2018 R.G.; dichiara l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 8260/2018 R.G.; accoglie il ricorso iscritto al n. 17011/2017 R.G., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario di Borromeo d’Adda Guido nei limiti specificati in motivazione; condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Borromeo d’Adda Prando, liquidandole nella misura di€ 200,00 per esborsi e di € 2.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; compensa le spese dell’intero giudizio tra Borromeo d’Adda Guido e l’Agenzia delle Entrate.
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