Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022
litisconsorzio – notifica – litisconsorzio necessario processuale
FATTI DI CAUSA
1. la sentenza 5754/37/16 del 05/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 5789/65/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da T.G. nei confronti dell’avviso di intimazione relativo all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, a seguito di sentenza della CTR n. 312/29/13 del 02/10/2013 era stato rideterminato l’importo dovuto dal contribuente in conseguenza di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con conseguente emissione di una cartella di pagamento e della successiva notifica dell’avviso di intimazione impugnato dal contribuente.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) la controversia, pur scaturendo dall’impugnazione di un avviso di intimazione, riguardava essenzialmente la correttezza della pretesa fiscale conseguente ad un contenzioso non ancora definito, pendendo giudizio di legittimità; b) ne conseguiva che il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno sospendere il giudizio in attesa dell’esito del giudizio di legittimità; c) del resto, non spettava alla CTP l’interpretazione della sentenza della CTR n. 312/29/13; d) in ogni caso, il prospetto degli importi ritenuti dovuti dall’Ufficio, prodotto in primo grado, non era stato specificamente contestato dal contribuente nemmeno in sede di impugnazione; e) in ragione della «particolare situazione processuale così determinatasi, l’assenza dal giudizio, perché non convenuto dall’appellante, dell’agente della riscossione si presenta ininfluente, considerato che l’essenza della controversia risiede nella stessa esatta quantificazione della pretesa fiscale e non nei suoi atti esecutivi, solo strumentalmente contestati»; f) gli argomenti di doglianza non esaminati dovevano ritenersi non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
2. T.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex 380 bis.1 cod. proc. civ.
3. AE resisteva con controricorso mentre Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (di seguito Equitalia) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso T.G. deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546 e dell’art. 331 cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, che ha partecipato al giudizio di primo grado.
1.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza di appello in ragione dell’omessa pronuncia sul dedotto vizio pregiudiziale di inesistenza della notifica dell’appello da parte di AE in quanto eseguita a mezzo messo speciale e con modalità non previste; in subordine, si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.2 Con il terzo motivo di ricorso ci si duole del difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello in ordine alla erroneità e illegittimità della pretesa fiscale addotta con l’intimazione di pagamento.
2.4 Con il quarto motivo di ricorso si contesta omesso esame circa fatti decisivi del giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla diversità delle somme intimate rispetto a quanto accertato con la sentenza della CTR n. 312/29/13.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto corretta la pretesa nella misura quantificata dall’Ufficio e contestata.
2. Il secondo motivo, che ha carattere pregiudiziale, è inammissibile e, comunque, infondato.
2.1 Sotto un primo profilo, va evidenziato che il ricorrente solleva una questione meramente processuale, che non può dare luogo ad un vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (cfr. Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 4191 del 24/02/2006; Cass. n. 22860 del 06/12/2004).
2.2 Sotto un secondo profilo, la notificazione dell’appello a mezzo messo speciale non può mai integrare una inesistenza della notifica, atteso che il messo speciale è soggetto abilitato alla notificazione degli atti, sicché un atto che sia qualificato come notifica sicuramente sussiste (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016).
2.3 Pertanto, al limite la notificazione dell’appello di AE potrebbe essere considerata nulla, con conseguente sanatoria della nullità con effetti ex tunc in applicazione dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in ragione della regolare costituzione in giudizio dell’appellato e, quindi, del raggiungimento dello scopo.
2.4 Vale, peraltro, la pena di evidenziare che «In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell’appello tramite il messo di cui all’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario (…)» (Cass. n. 871 del 13/01/2022; n. 14273 del 13/07/2016; si vedano anche Cass. n. 20789 del 21/07/2021, nonché la motivazione di Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), sicché la denuncia di violazione di legge, oltre che inammissibile, è anche infondata.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente degli altri
3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità» (Cass. n. 26433 del 08/11/2017).
3.2 Nel caso di specie, come si evince anche dagli atti di parte, le contestazioni della società contribuente involgono anche la regolarità della notifica della cartella di pagamento, oltre che la pretesa sostanziale dalla stessa recata.
3.3 Correttamente, pertanto, pur non configurandosi un litisconsorzio necessario di natura sostanziale, il ricorso in primo grado è stato proposto anche nei confronti dell’Agente della riscossione, responsabile non solo della notificazione dell’avviso di intimazione, ma anche della prodromica cartella di pagamento.
3.4 Ciò premesso, anche il giudizio di secondo grado avrebbe dovuto svolgersi nei confronti dell’Agente della riscossione, litisconsorte necessario processuale nel senso precedentemente indicato. Del resto, la natura delle censure proposte in grado di appello da AE coinvolge anche la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.
3.5 La sentenza di secondo grado è, dunque, affetta da nullità e va cassata con rinvio per una nuova decisione nel pieno contraddittorio tra le parti.
4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR del Lazio affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia, proceda a nuovo esame nel merito della controversia e decida anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria
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