CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11044 – Il rapporto processuale facoltativo tra più soggetti nella fase d’introduzione del giudizio potendo il creditore agire separatamente, a norma dell’art. 1944, comma 1, cod. civ., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d’impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicché il giudice d’appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.