CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17359 – Nell’ambito della solidarietà tributaria, fermo restando il principio generale di cui all’art. 1306, comma 1, cod. civ.,opera, tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dall’art. 1306, comma 2, cod. civ., in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa